Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, attraverso l'eliminazione, altresì, di ogni barriera dovuta a differenze di standard.
      2. Sono incentivati la diffusione e lo sviluppo di formati open standard, quali programmi per elaboratore rispondenti alle definizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, in considerazione dei loro positivi riflessi sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.